Attività di indagine

Il ruolo del Difensore e l'importanza della difesa

L’art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (Facoltà dei difensori per l’esercizio del diritto alla prova) conferisce ai difensori la facoltà di svolgere investigazioni a favore del proprio assistito, avvalendosi anche di sostituti, consulenti tecnici e investigatori privati.

La centralità di questo principio è stata rafforzata dalla modifica dell’art. 111 della Costituzione, introdotta con la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2. Tale modifica ha attribuito rilevanza costituzionale al principio del contraddittorio e alla parità delle parti, garantendo alla difesa il potere di ricercare, acquisire e presentare elementi di prova a favore del proprio assistito.

L’art. 327-bis c.p.p. specifica che il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni in favore del proprio assistito in ogni fase del procedimento, compresa l’esecuzione penale e la promozione del giudizio di revisione. La nozione di "assistito" include, oltre all’indagato e all’imputato, anche il condannato, la persona offesa, il responsabile civile e chi è civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

Accesso ai Luoghi e Scene del Crimine

L’art. 391-decies c.p.p. consente al difensore di accedere a luoghi pubblici o aperti al pubblico, purché non sottoposti a sequestro dall’autorità giudiziaria, qualora essi siano ritenuti rilevanti per le indagini difensive. Questi luoghi possono includere aree in cui è stato commesso un delitto, visitate dall’indagato prima del crimine, o di interesse per altri motivi difensivi.

Il difensore, durante l’accesso, deve attenersi rigorosamente alle prescrizioni del giudice riguardo alle modalità esecutive, senza svolgere attività non autorizzate (ad esempio, perquisizioni volte ad acquisire il corpo del reato). Inoltre, è necessario che il difensore sia dotato di equipaggiamento adeguato per evitare contaminazioni dell’ambiente. In caso contrario, il diniego di accesso da parte dell’autorità sarebbe legittimo.

La possibilità di accedere legittimamente a una scena del crimine comporta il rischio di alterazioni o contaminazioni derivanti da sopralluoghi condotti in modo inadeguato. Pertanto, è essenziale che chi accede alla scena del crimine possieda le competenze necessarie per condurre tali attività in modo rigoroso e professionale.

Il Ruolo del Consulente Tecnico

L’art. 327, comma 3, c.p.p. attribuisce al difensore la facoltà di nominare consulenti tecnici per ricercare elementi di prova a favore del proprio assistito. Il consulente tecnico può effettuare accertamenti ripetibili in qualsiasi momento, anche durante le indagini preventive, senza necessità di intervento o autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

Gli accertamenti irripetibili, invece, possono essere eseguiti una sola volta, poiché comportano modifiche irreversibili di luoghi, oggetti o persone, come previsto dall’art. 117 disp. att. c.p.p.

Il consulente tecnico riveste un ruolo fondamentale, non solo nell’analisi del materiale fornito dal difensore, ma anche sul campo, durante le attività investigative. La sua competenza garantisce che le operazioni vengano eseguite con precisione e senza compromettere l’integrità delle prove.

Collaborazione tra Difensore e Consulente Tecnico

Una difesa efficace si basa sulla stretta collaborazione tra difensore e consulente tecnico. Identificare insieme la migliore strategia difensiva è un passo cruciale per assicurare un risultato eccellente e impeccabile in sede processuale.